Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, redatta in un articolo unico, è volta a consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto nelle consultazioni politiche, regionali, amministrative e referendarie, senza quindi avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
      A tale fine, si dispone che gli elettori non vedenti siano ammessi ad esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte e redatte utilizzando l'alfabeto «Braille», sulle quali dovranno essere riportati, nel caso di consultazioni elettorali, i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni.
      È per altro evidente che la scelta di prevedere schede appositamente predisposte per gli elettori non vedenti potrebbe ingenerare profili problematici con riguardo al rispetto del principio costituzionale della segretezza del voto.
      Tale principio sarebbe suscettibile di lesione qualora allo spoglio delle schede redatte utilizzando l'alfabeto «Braille» procedesse la stessa sezione elettorale presso la quale il diritto di voto è stato esercitato, in quanto il numero degli elettori non vedenti ivi iscritti potrebbe essere particolarmente limitato, se non addirittura pari ad uno. Il comma 3 dell'articolo 1 è pertanto volto ad introdurre un'apposita procedura per lo scrutinio di tali schede, da effettuare a livello aggregato e non di singola sezione, ad esempio a cura dei competenti uffici centrali circoscrizionali nel caso di elezioni della Camera dei deputati ovvero degli uffici provinciali per il referendum in caso di consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
      L'adozione delle norme attuative, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche essenziali delle schede elettorali per i non vedenti, è rimessa al Governo, che vi provvederà con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

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